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Contratto 2

I CONTRATTI EDITORIALI – COSA VERIFICARE PRIMA DI FIRMARE – PARTE PRIMA

Per tutti gli autori prima o poi arriva il momento di confrontarsi con i contratti editoriali.

Cosa fare? Innanzitutto cosa non fare: non farsi trasportare dall’entusiasmo e non firmare nulla senza prima leggere tutte le clausole riportate,

Editore e Autore sono due professionisti che si incontrano e ognuno ha il proprio interesse da tutelare, sicuramente tra i due l’Editore ha un potere contrattuale più forte, ma non per questo l’Autore deve accettare tutto quello che gli viene proposto senza un minimo di negoziazione.

Inoltre un Editore che non valuta le modifiche chieste dall’Autore sicuramente non promette bene per il futuro e vincolarsi per anni non è assolutamente conveniente. Per cui leggiamo quello che ci viene proposto, segnaliamo con garbo all’Editore quello che vorremmo modificare e cerchiamo un accordo che sia vantaggioso per entrambi.

Detto questo, in questo primo articolo vorrei esaminare alcuni aspetti spesso sottovalutati al momento della sottoscrizione e che invece successivamente portano a fastidiosi dissidi che incrinano il rapporto tra i due professionisti. Tra i principali che ho riscontrato personalmente troviamo questi:

 

DURATA DEL CONTRATTO DI EDIZIONE A TERMINE

L’Art.122 della legge sul diritto d’autore stabilisce che il termine non può eccedere i 20 anni. Tale norma è inderogabile, per cui qualora il termine non venga espressamente indicato o venga fissato un termine più lungo il contratto verrà considerato di durata ventennale (ci sono deroghe per contratti riguardanti altre categorie (elenco tassativo), come per esempio le enciclopedie, dizionari, disegni etc. per i quali il termine può essere fino a 70 anni dopo la morte dell’autore).

In genere le piccole case editrici stabiliscono il termine di 5 anni, le medio/grandi 10 anni, comunque sia, se non viene fissato un termine, consiglio di non vincolarsi per venti anni, ma di chiederne l’inserimento.

 

TIRATURA MINIMA PER OGNI EDIZIONE

Nel termine concordato l’editore può eseguire il numero di edizioni che ritiene necessario e decidere il numero minimo di copie per ogni edizione. L’indicazione della tiratura minima per ogni edizione deve essere indicata a pena di nullità del contratto stesso (parliamo di edizione, non di ristampe), pertanto verifichiamo sempre che questo dato sia indicato.

 

RENDICONTO

L’Art. 130 della legge sul diritto d’autore obbliga l’Editore a rendere conto annualmente della copie vendute.

Verifichiamo che nel nostro contratto sia indicato il termine per l’invio del rendiconto, ma soprattutto verifichiamo che sia indicato il termine per la liquidazione delle spettanze.

Spesso accade che questo secondo termine non viene indicato e gli Autori sono costretti a rincorrere gli Editori per farsi pagare, per cui verifichiamo bene.

Quando gli autori ricevono il rendiconto però, si chiedono se le copie effettivamente vendute corrispondano veramente a quelle indicate dall’Editore. Il rapporto Editore/Autore è prevalentemente un rapporto fiduciario, per cui si presuppone che i numeri siano corretti e giusti e sia le piccole che le grandi case editrici non avrebbero motivo per imbrogliare.

Tuttavia, se abbiamo questo timore, dobbiamo pensarci prima di sottoscrivere il contratto perché un controllo sulla tiratura è possibile in due modi:

  1. CONTRASSEGNO SIAE

L’obbligo di contrassegnare le opere a stampa ha carattere privatistico, quindi la previsione di cui all’Art. 123 della legge sul diritto d’autore può essere derogata, esclusa, rinunciata.

Questo significa che, se vogliamo prevenire futuri contrasti, dobbiamo concordare noi con l’Editore l’inserimento di una clausola che regoli questo aspetto. La legge non ci dice a carico di chi sono poste le spese, ma dato che il contrassegno tutela l’Autore, in genere sono poste a carico di quest’ultimo.

Il contrassegno consiste in un bollino fornito dalla SIAE che viene apposto su tutti i libri, ma non è escluso che l’Autore possa contrassegnare direttamente ogni copia con l’apposizione della sua firma autografa.

  1. DIRITTO DI CONTROLLO SULLE SCRITTURE CONTABILI

Se non si vuole ricorrere al contrassegno, l’Autore può riservarsi la facoltà di controllare (a sue spese) le scritture contabili relative alla stampa, alla pubblicazione, alla distribuzione etc. dell’Opera.

Anche in questo caso, quindi, prima della sottoscrizione concordiamo l’inserimento di una clausola che disciplini questo aspetto.

 

PATTO DI NON CONCORRENZA

Nota dolente anche questa, perché in alcuni contratti l’Editore vincola l’Autore con delle clausole apparentemente innocue, ma che poi si rivelano molto svantaggiose per l’Autore perché obbligano genericamente quest’ultimo a non pubblicare in proprio o in collaborazione con altri, con il suo nome o con pseudonimi, un’Opera che possa fare concorrenza a quella oggetto del contratto che si sta sottoscrivendo.

Ora, è giusto e corretto che l’Editore pretenda che l’Autore non pubblichi con altri un’Opera che abbia la stessa trama, lo stesso contenuto di quella che sta pubblicando con lui, ma non è corretto inserire una clausola generica in tal senso, perché in caso di problemi sarà di difficile interpretazione.

Consiglio di non far inserire questa clausola, ma se proprio deve essere inserita fate in modo che sia ben specificata la facoltà per l’Autore di pubblicare con altri editori, non sussistendo alcun vincolo di esclusività con il contratto che si sta sottoscrivendo e avendo lo stesso la piena facoltà di trattare temi analoghi, ma con contenuti differenti, fermo restando il patto di non concorrenza con l’Opera oggetto del contratto.

Oppure possono essere inserite la clausola di OPZIONE o quella di PRELAZIONE:

OPZIONE: l’Autore si obbliga a sottoporre all’Editore qualsiasi Opera produca durante la validità del contratto. L’Editore dovrà rispondere entro un termine fissato se è interessato o meno a quella nuova Opera. In caso di rifiuto l’Autore può rivolgersi ad un altro Editore.

Se si inserisce questa clausola però devono essere specificate tutte le condizioni a cui è sottoposta la nuova pubblicazione a pena di inefficacia. La clausola non può avere una durata superiore a 10 anni.

PRELAZIONE: l’Editore si riserva il diritto di pubblicare la nuova Opera alle stesse condizioni offerte da un altro Editore. Nel contratto vengono specificate le condizioni economiche che si prenderanno in considerazione, per esempio royalty, anticipi, tiratura minima etc. La clausola non può avere una durata superiore a 10 anni.

 

DIRITTI SECONDARI

Verifichiamo prima di firmare che diritti stiamo cedendo all’Editore.

La causa tipica del contratto di edizione è la cessione del diritto di pubblicazione dell’Opera per le stampe, ma il contratto può essere esteso con pattuizione espressa ad altri diritti, che vengono chiamati “diritti secondari”: per esempio diritti di traduzione, di adattamento cinematografico, teatrale, registrazione su supporti, pubblicazione in formato digitale etc.

Quindi l’Autore può scegliere di non cedere i diritti secondari, oppure può decidere di cederli ma concordando le percentuali di guadagno (in genere tra il 20% e il 30% per le copie digitali; 50% per i diritti di traduzione, cinema, tv etc.). L’importante è essere consapevoli di quello che si sta sottoscrivendo.

Per qualsiasi dubbio o chiarimento scrivetemi all’indirizzo email info@editoronline.it

 

 

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