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Diritto d'autore

IL DIRITTO D’AUTORE

Il Diritto d’autore, con particolare riferimento all’editoria.

Per questo breve articolo, che cercherò di semplificare nel modo migliore possibile, prenderò come fonti di riferimento l’Art. 2575 del codice civile, che specifica che “formano oggetto del diritto d’autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione” e gli articoli più rilevanti della Legge 22 Aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, meglio nota come Legge sul Diritto d’Autore.

COS’È IL DIRITTO D’AUTORE?

È il diritto dell’autore di poter disporre in maniera esclusiva delle opere che ha creato.

Il diritto d’autore si perfeziona in capo all’autore nel momento stesso in cui avviene la creazione dell’opera, quindi non è necessaria alcuna formalità, né alcuna registrazione o deposito.

Tuttavia, se siete degli scrittori e avete paura che la vostra opera possa essere plagiata, vi indicherò alla fine i diversi modi per tutelarvi preventivamente.

QUALI SONO LE OPERE PROTETTE?

L’Art. 1 della L.D.A. prevede che sono protette le “opere di ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.  Sono protetti anche “i programmi per elaboratore come opere letterarie”, “le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore”.

I successivi Artt. 2, 3 e 4 specificano le opere che sono comprese nella protezione, ma in generale possiamo affermare che sono protette le attività intellettuali e/o le creazioni che ne derivano.

Cosa si intende per “carattere creativo”?

Si intende che l’opera deve essere originale, in senso soggettivo, cioè come contributo personale dell’autore, o in senso oggettivo, cioè un’opera può essere considerata originale se non è una semplice copia di una creazione preesistente. Devono sussistere, quindi elementi di novità rispetto alle altre già in circolazione.

CHI È IL PROPRIETARIO DELL’OPERA?

Il proprietario dell’opera è colui che l’ha creata, quindi l’autore, e solo lui potrà disporne.

Se un’opera è creata da più persone, il diritto d’autore è attribuito a tutti i coautori.

L’Art. 8 della L.D.A. dispone che “È reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d’uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dell’opera stessa.

Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d’arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero”.

Questo significa che: chi afferma che l’opera non è stata creata da colui che si è qualificato come autore deve dare la prova del proprio assunto, e non il contrario.

DIRITTI DELL’AUTORE.

I diritti attribuiti all’autore si possono dividere in patrimoniali e morali.

Diritti patrimoniali (Artt. 12 c. 2, 13-18, 61 L.D.A.): riguardano l’utilizzazione e lo sfruttamento economico dell’opera.

Questi diritti possono essere trasferiti/ceduti/alienati dall’autore, a titolo oneroso o gratuito, ad altro/i soggetto/i in qualsiasi modo e forma, e sono indipendenti tra di loro, cioè possono essere esercitati, ceduti e sfruttati anche separatamente l’uno dall’altro.

Per questo motivo consiglio sempre di leggere bene nei contratti editoriali quali sono i diritti oggetto dello stesso.

La durata dei diritti di utilizzazione economica è stabilita dall’Art. 25 L.D.A.:  per tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte, indipendentemente dal fatto che vengano esercitati o meno.

Una volta trascorso questo periodo le opere diventano di “pubblico dominio”.

 Diritto morale (Artt. 20-24, 142 e 144 L.D.A.): riguarda la personalità dell’autore, cioè il suo diritto di essere riconosciuto come autore di un’opera (diritto alla paternità) e di impedire che altri possano modificarla senza il suo consenso.

In particolare, l’Art. 20 della L.D.A. dispone che l’autore conserva “il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”.

Questo diritto è inalienabile, quindi resta per sempre in capo all’autore e ai suoi eredi o aventi causa.

 

UTILIZZAZIONI LIBERE DELLE OPERE PROTETTE DA DIRITTO D’AUTORE.

Possiamo utilizzare l’opera di un autore senza averne acquisiti i diritti? No.

Tuttavia alcuni utilizzi sono liberi (Artt. 65, 66, 70 L.D.A.): il riassunto, la citazione, la riproduzione di brani o di parti di opera se effettuati per uso di critica o di discussione, oppure per fini di insegnamento, ma sempre che non vi sia un fine commerciale.

È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico, sempre se non vi è scopo di lucro.

Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, se tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta.

È possibile riprodurre in giornali o riviste, indicando la fonte, articoli di attualità, di carattere economico, politico o religioso, apparsi sulla stampa periodica, purché la riproduzione non sia stata espressamente riservata, e purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell’autore, se riportato.

È inoltre possibile riprodurre su giornali o periodici, sempre indicando la fonte, di discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo, tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico nei limiti giustificati dallo scopo informativo.

SIMBOLO © Copyright – DIFFERENZA TRA COPYRIGHT E DIRITTO D’AUTORE

Spesso i termini Diritto d’Autore e Copyright vengono usati indifferentemente, invece non sono assolutamente sinonimi e si riferiscono a normative diverse.

Cerchiamo di capire perché partendo dal simbolo © Copyright.

Cos’è questo simbolo?

Nei Paesi di Civil Law (quindi anche l’Italia) si parla di Diritto d’Autore (che, come abbiamo detto, comprende sia i diritti di sfruttamento economico dell’opera che il diritto morale, come tutela della persona), nei Paesi di Common Law (per esempio USA e Gran Bretagna) si parla invece di Copyright (diritto di copia sull’opera). Questi Paesi privilegiano lo sfruttamento economico dell’opera.

I numerosi Paesi di Civil Law, che hanno aderito alla Convenzione di Berna (ultima revisione 1971), riconoscono che l’autore, creando l’opera, diventa immediatamente titolare del diritto senza necessità di alcuna formalità.

Gli Stati Uniti, invece, hanno aderito alla Convenzione di Berna solo nel 1989. Prima di questa data la legislazione degli Stati Uniti prevedeva che per tutelare l’opera era necessario la registrazione e l’apposizione del simbolo ©. Dopo il 1989 questo simbolo non è stato più necessario ai fini della tutela suddetta, ma la sua apposizione resta requisito indispensabile per agire in giudizio.

In Europa serve questo simbolo?

Non è giuridicamente rilevante, ma diventa utile se deve essere applicata la legislazione degli Stati Uniti, oppure per assicurare la tutela dell’opera anche in quei Paesi che aderiscono solo alla Convenzione di Ginevra.

Altra utilità dell’apposizione del simbolo: toglie ogni dubbio sul fatto che l’opera sia protetta.

Pertanto cerchiamo di utilizzare i giusti termini in base alle normative vigenti nei diversi Paesi.

 

COME GLI SCRITTORI POSSONO TUTELARE LE PROPRIE OPERE.

Se avete scritto un romanzo, un racconto, un soggetto, una sceneggiatura o una qualsiasi altra opera e avete il timore che qualcuno prima di voi possa dichiararsi autore della stessa, dovete agire preventivamente.

Come ormai sappiamo, l’opera è tutelata fin dal momento della sua creazione, ma per ottenere ragione in un eventuale giudizio è necessario provare l’originalità (carattere creativo) e l’anteriorità della creazione.

Dell’originalità abbiamo già parlato, mentre quanto all’anteriorità bisogna provare di essere stati i primi a creare l’opera, e ciò è possibile solo mediante una data certa.

In che modo?

  1. REGISTRAZIONE PRESSO LA SIAE: è il modo più conosciuto, si realizza mediante il Deposito di Opere Inedite.

Link utile per le informazioni:

https://www.siae.it/it/autori-ed-editori/i-registri/deposito-opere-inedite

e link per scaricare il modello:

https://www.laleggepertutti.it/wpcontent/uploads/2017/11/Mod350_2016.pdf

ll deposito vale per cinque anni. Alla scadenza il depositante o l’eventuale avente causa avrà diritto di rinnovare il deposito dell’opera sempreché provveda, entro e non oltre un mese dalla scadenza del deposito stesso, all’adempimento delle formalità e al versamento dei diritti vigenti a quel momento.

Qualora alla scadenza il depositante non provveda al ritiro dell’opera o al rinnovo del deposito nei termini e con le modalità previsti, SIAE si intenderà autorizzata a procedere alla distruzione del plico stesso.

Il costo è di circa 132,00 euro per i soggetti privati non iscritti alla SIAE e 65,00 euro per gli iscritti (salvo variazioni da verificare).

Le opere devono essere inedite e vengono chiuse in un plico sigillato sul quale viene indicata la data di decorrenza del deposito. Il plico può essere aperto solo su decisione di un giudice o su richiesta del depositante, ma, una volta aperto, si perde il valore probatorio del deposito. Pertanto, se durante i cinque anni vengono fatte modifiche o integrazioni all’opera originale, l’autore dovrà effettuare un nuovo deposito.

 

  1. REGISTRAZIONE SU PATAMU:

link utile: https://www.patamu.com/index.php/it/

Si possono registrare tutti i tipi di opere, basta andare sul sito e verificare.

Mediante questo tipo di registrazione viene generata una marcatura temporale, che consente di dare data certa alla propria opera. È un procedimento informatico istantaneo, legalmente riconosciuto e valido nei 172 Paesi aderenti alla Convenzione di Berna.

La prova d’autore generata è valida per un minimo di 20 anni, indipendentemente dalla permanenza sul portale.

Il costo è molto conveniente, per la singola opera è di 10,00 euro (salvo variazioni da modificare) e sono previsti anche dei pacchetti.

Si possono depositare anche bozze o opere incomplete, ma non è possibile modificarle una volta marcate, pena la validità legale della marcatura. Tuttavia è possibile depositare la nuova versione e legarla alla precedente in modo da non perdere la paternità pregressa. Il tutto sempre online.

 

  1. REGISTRAZIONE SU WGA – Writers Guild of America:

Link utile: https://www.wgawregistry.org/

La WGA, è l’associazione sindacale degli sceneggiatori americani che però accetta anche le registrazioni al di fuori dagli USA.

Si possono registrare tutti i tipi di opere, basta andare sul sito e verificare.

Il servizio costa 25 dollari (salvo variazioni da verificare), da corrispondere ogni 5 anni ed è rinnovabile.

Anche qui la registrazione è online, veloce e semplice.

 

  1. REGISTRAZIONE DEI DIRITTI PRESSO UN NOTAIO:

Ci si può recare da un Notaio per il deposito dell’opera o per chiedere l’autentica della firma dell’autore sull’opera stessa. Il professionista, indicando il giorno, fornirà la data certa al documento.

I costi variano, va chiesto un preventivo al proprio Notaio di fiducia.

 

  1. SPEDIZIONE DELL’OPERA A SE STESSO:

Un metodo antico molto usato è quello di stampare il libro e spedirlo a se stessi con raccomandata.

La data certa verrà fornita dal timbro di Poste Italiane

L’opera può essere spedita in busta chiusa, ma in questo caso deve rimanere sigillata fino al momento in cui verrà eventualmente prodotta in giudizio, oppure può essere spedita senza busta, con la parte scritta all’interno e spillata (anche in questo caso non dovrà essere aperta se non in caso di uso davanti al Giudice).

Il costo è quello di una raccomandata.

 

  1. INVIO DELL’OPERA TRAMITE PEC (posta elettronica certificata):

In questo caso bisogna come prima cosa dotarsi di una Pec (che ha un costo annuale di circa 10,00 euro).

Poi si procede copiando interamente l’opera nel corpo della mail (non va allegata).

Infine la Pec andrà inviata a se stessi o a qualcuno dotato di Pec (l’albo degli indirizzi ufficiali è presente all’interno del Registro Ini-Pec, consultabile da chiunque).

La Pec fornisce la prova legale del giorno di spedizione, dell’ora e del minuto, del giorno di ricevimento, nonché dell’identità del soggetto mittente e di quello ricevente.

Però attenzione, perché la PEC non fornisce la prova legale sul contenuto degli allegati, per cui è importante copiare l’intera opera nel corpo stesso della mail.

Personalmente consiglio la registrazione su uno dei siti indicati (o in altri simili), che sono un ottimo compromesso tra costi e servizio offerto.

 

Potete richiedere qualsiasi chiarimento all’indirizzo email info@editoronline.it 

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