I CONTRATTI EDITORIALI – COSA VERIFICARE PRIMA DI FIRMARE – PARTE PRIMA
Per tutti gli autori prima o poi arriva il momento di confrontarsi con i contratti editoriali.
Cosa fare? Innanzitutto cosa non fare: non farsi trasportare dall’entusiasmo e non firmare nulla senza prima leggere tutte le clausole riportate,
Editore e Autore sono due professionisti che si incontrano e ognuno ha il proprio interesse da tutelare, sicuramente tra i due l’Editore ha un potere contrattuale più forte, ma non per questo l’Autore deve accettare tutto quello che gli viene proposto senza un minimo di negoziazione.
Inoltre un Editore che non valuta le modifiche chieste dall’Autore sicuramente non promette bene per il futuro e vincolarsi per anni non è assolutamente conveniente. Per cui leggiamo quello che ci viene proposto, segnaliamo con garbo all’Editore quello che vorremmo modificare e cerchiamo un accordo che sia vantaggioso per entrambi.
Detto questo, in questo primo articolo vorrei esaminare alcuni aspetti spesso sottovalutati al momento della sottoscrizione e che invece successivamente portano a fastidiosi dissidi che incrinano il rapporto tra i due professionisti. Tra i principali che ho riscontrato personalmente troviamo questi:
DURATA DEL CONTRATTO DI EDIZIONE A TERMINE
L’Art.122 della legge sul diritto d’autore stabilisce che il termine non può eccedere i 20 anni. Tale norma è inderogabile, per cui qualora il termine non venga espressamente indicato o venga fissato un termine più lungo il contratto verrà considerato di durata ventennale (ci sono deroghe per contratti riguardanti altre categorie (elenco tassativo), come per esempio le enciclopedie, dizionari, disegni etc. per i quali il termine può essere fino a 70 anni dopo la morte dell’autore).
In genere le piccole case editrici stabiliscono il termine di 5 anni, le medio/grandi 10 anni, comunque sia, se non viene fissato un termine, consiglio di non vincolarsi per venti anni, ma di chiederne l’inserimento.
TIRATURA MINIMA PER OGNI EDIZIONE
Nel termine concordato l’editore può eseguire il numero di edizioni che ritiene necessario e decidere il numero minimo di copie per ogni edizione. L’indicazione della tiratura minima per ogni edizione deve essere indicata a pena di nullità del contratto stesso (parliamo di edizione, non di ristampe), pertanto verifichiamo sempre che questo dato sia indicato.
RENDICONTO
L’Art. 130 della legge sul diritto d’autore obbliga l’Editore a rendere conto annualmente della copie vendute.
Verifichiamo che nel nostro contratto sia indicato il termine per l’invio del rendiconto, ma soprattutto verifichiamo che sia indicato il termine per la liquidazione delle spettanze.
Spesso accade che questo secondo termine non viene indicato e gli Autori sono costretti a rincorrere gli Editori per farsi pagare, per cui verifichiamo bene.
Quando gli autori ricevono il rendiconto però, si chiedono se le copie effettivamente vendute corrispondano veramente a quelle indicate dall’Editore. Il rapporto Editore/Autore è prevalentemente un rapporto fiduciario, per cui si presuppone che i numeri siano corretti e giusti e sia le piccole che le grandi case editrici non avrebbero motivo per imbrogliare.
Tuttavia, se abbiamo questo timore, dobbiamo pensarci prima di sottoscrivere il contratto perché un controllo sulla tiratura è possibile in due modi:
- CONTRASSEGNO SIAE
L’obbligo di contrassegnare le opere a stampa ha carattere privatistico, quindi la previsione di cui all’Art. 123 della legge sul diritto d’autore può essere derogata, esclusa, rinunciata.
Questo significa che, se vogliamo prevenire futuri contrasti, dobbiamo concordare noi con l’Editore l’inserimento di una clausola che regoli questo aspetto. La legge non ci dice a carico di chi sono poste le spese, ma dato che il contrassegno tutela l’Autore, in genere sono poste a carico di quest’ultimo.
Il contrassegno consiste in un bollino fornito dalla SIAE che viene apposto su tutti i libri, ma non è escluso che l’Autore possa contrassegnare direttamente ogni copia con l’apposizione della sua firma autografa.
- DIRITTO DI CONTROLLO SULLE SCRITTURE CONTABILI
Se non si vuole ricorrere al contrassegno, l’Autore può riservarsi la facoltà di controllare (a sue spese) le scritture contabili relative alla stampa, alla pubblicazione, alla distribuzione etc. dell’Opera.
Anche in questo caso, quindi, prima della sottoscrizione concordiamo l’inserimento di una clausola che disciplini questo aspetto.
PATTO DI NON CONCORRENZA
Nota dolente anche questa, perché in alcuni contratti l’Editore vincola l’Autore con delle clausole apparentemente innocue, ma che poi si rivelano molto svantaggiose per l’Autore perché obbligano genericamente quest’ultimo a non pubblicare in proprio o in collaborazione con altri, con il suo nome o con pseudonimi, un’Opera che possa fare concorrenza a quella oggetto del contratto che si sta sottoscrivendo.
Ora, è giusto e corretto che l’Editore pretenda che l’Autore non pubblichi con altri un’Opera che abbia la stessa trama, lo stesso contenuto di quella che sta pubblicando con lui, ma non è corretto inserire una clausola generica in tal senso, perché in caso di problemi sarà di difficile interpretazione.
Consiglio di non far inserire questa clausola, ma se proprio deve essere inserita fate in modo che sia ben specificata la facoltà per l’Autore di pubblicare con altri editori, non sussistendo alcun vincolo di esclusività con il contratto che si sta sottoscrivendo e avendo lo stesso la piena facoltà di trattare temi analoghi, ma con contenuti differenti, fermo restando il patto di non concorrenza con l’Opera oggetto del contratto.
Oppure possono essere inserite la clausola di OPZIONE o quella di PRELAZIONE:
OPZIONE: l’Autore si obbliga a sottoporre all’Editore qualsiasi Opera produca durante la validità del contratto. L’Editore dovrà rispondere entro un termine fissato se è interessato o meno a quella nuova Opera. In caso di rifiuto l’Autore può rivolgersi ad un altro Editore.
Se si inserisce questa clausola però devono essere specificate tutte le condizioni a cui è sottoposta la nuova pubblicazione a pena di inefficacia. La clausola non può avere una durata superiore a 10 anni.
PRELAZIONE: l’Editore si riserva il diritto di pubblicare la nuova Opera alle stesse condizioni offerte da un altro Editore. Nel contratto vengono specificate le condizioni economiche che si prenderanno in considerazione, per esempio royalty, anticipi, tiratura minima etc. La clausola non può avere una durata superiore a 10 anni.
DIRITTI SECONDARI
Verifichiamo prima di firmare che diritti stiamo cedendo all’Editore.
La causa tipica del contratto di edizione è la cessione del diritto di pubblicazione dell’Opera per le stampe, ma il contratto può essere esteso con pattuizione espressa ad altri diritti, che vengono chiamati “diritti secondari”: per esempio diritti di traduzione, di adattamento cinematografico, teatrale, registrazione su supporti, pubblicazione in formato digitale etc.
Quindi l’Autore può scegliere di non cedere i diritti secondari, oppure può decidere di cederli ma concordando le percentuali di guadagno (in genere tra il 20% e il 30% per le copie digitali; 50% per i diritti di traduzione, cinema, tv etc.). L’importante è essere consapevoli di quello che si sta sottoscrivendo.
Per qualsiasi dubbio o chiarimento scrivetemi all’indirizzo email info@editoronline.it
Buon giorno, sono Daniela Dessena, ho comprato 750 copie alla Chronos Europa edizioni, dopo 8 capitoli son spariti, non pubblicheranno, io non recedo, posso non pagare l’ultima rata. Secondo lei che vogliono o non vogliono fare? A loro le mosse, non m’interessano i soldi. Ho l’ads
Mi scusi 250 copie non 750 comprate, 3875 euro
Buonasera Daniela, dovrei leggere il contratto. Può inviarlo alla mail info@editoronline.it
Lo cerco nelle mail e glielo invio, grazie 1000
Buongiorno. Un contratto di pubblicazione con cessione gratuita dei diritti è svantaggioso per l’autore? Grazie
Buonasera Daniela, dipende. Ritengo che un autore debba sempre avere una contropartita per la cessione dei diritti sulla sua Opera. La quasi totalità degli autori chiede un corrispettivo economico (le famose royalties), ma non è detto che non si possano stabilire accordi differenti, in termini di pubblicità per esempio e/o di partecipazioni a eventi (cedo gratuitamente i diritti di sfruttamento dell’opera in cambio di…). Cioè uno scrittore può avere un obiettivo diverso, che magari non è legato al guadagno economico. Cedere i diritti gratuitamente senza avere nulla lo sconsiglio. Questo in generale, poi se hai bisogno di entrare nel particolare allora devi darmi qualche elemento in più.
Buon giorno il mio nome è Francesco Biscuso, ho fatto leggere il mio manoscritto ad un editore, presentatomi da un amico comune, gli è piaciuto e lo ha pubblicato, ma non abbiamo firmato nessun contratto. Una volta pubblicato il libro vedo che porta la proprietà del copyright a nome dell’editore e l’IBSN assegnato al libro, non so se questo sia giusto, abbiamo fatto solo 2 presentazioni, non c’è stata nessun altra promozione dello stesso, tranne la pubblicità che ho fatto io sui vari social, tra l’altro mi dice che ha venduto, attraverso il suo sito on line, solo due libri. più di 40 li ho comprati io regalandoli ad amici, pagati l’80% del prezzo di copertina. Tempo fa, per un fortunato caso, ho conosciuto il suo correttore di bozza, (penso che si chiami così), venendo a conoscenza che l’autore di quel romanzo sono io, mi fece i suoi complenti, dicendomi quel romanzo è eccezionale, mi sono chiesto: qui qualcosa non torna, così ho chiamato l’editore ed ho chiesto di annullare l’ISBN, comprando io la rimanenza della stampa, in totale ne ha stampati 100. posso fare tutto questo oppure avrò dei problemi?
Buonasera Francesco, il contratto editoriale non richiede necessariamente la forma scritta (che è invece necessaria solo ai fini della prova del compimento dell’atto). Cioè, il trasferimento per atto tra vivi dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno è valido anche se non viene fatto per iscritto, ma non può essere provato per presunzioni o testimoni (ad eccezione della perdita del documento probatorio senza colpa del contraente), per cui ai fini della prova è bene servirsi della forma scritta. Ora, nel tuo caso bisogna innanzitutto capire quali erano gli accordi orali iniziali, in termini economici, in termini di durata, di promozione etc. Poi vorrei sapere cosa ti ha detto l’Editore quando lo hai chiamato. Sulla base di questi elementi si può capire se c’è stato un inadempimento da parte dell’Editore e quindi se è possibile risolvere il contratto.
Buongiorno, a me sono stati chiesti 800€ come spese forfettarie amministrative, tuttavia non c’è nessun obbligo di acquisto copie, tutto è rispettato (royalties, durate, ecc..). Si tratta di una prassi consueta o no?
Assolutamente no. Per pubblicare non devi pagare nulla.